Per chi è utile: Imprese che realizzano un nuovo stabilimento, ampliano la capacità o trasformano la produzione nelle aree assistite della ZES Unica.
Una nuova linea, l’ampliamento dello stabilimento o un investimento in macchinari può rientrare nel credito d’imposta ZES Unica se il progetto, la sede produttiva e l’impresa rispettano i requisiti. Il beneficio è un credito fiscale utilizzabile in compensazione tramite F24; il suo importo dipende da costi ammessi, localizzazione, dimensione d’impresa e percentuale finale di riparto.
Al 9 settembre 2026 la finestra iniziale per gli investimenti 2026 è chiusa: era prevista dal 31 marzo al 30 maggio 2026. Chi ha presentato validamente la comunicazione deve organizzare realizzazione, documenti e integrativa prevista dal 3 al 17 gennaio 2027. Per nuovi programmi si può lavorare sulla pianificazione 2027, distinguendo le date previste dalla legge dall’effettiva apertura delle trasmissioni.
Dieci regioni nella ZES, ma il credito dipende dall’area assistita
Dal 20 novembre 2025 il perimetro amministrativo della ZES Unica comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. L’inclusione integrale di Marche e Umbria deriva dalla legge 171/2025. Questa estensione riguarda anche le semplificazioni amministrative e l’accesso al relativo sportello digitale.
Il perimetro del credito d’imposta va verificato separatamente. Per Abruzzo, Marche e Umbria rilevano le zone assistite individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, non ogni indirizzo nelle tre regioni. Anche quando un comune compare negli elenchi può essere ammessa soltanto una parte del territorio: la scheda istituzionale umbra, per esempio, indica alcune sezioni del comune di Terni. Il controllo deve arrivare all’ubicazione effettiva della struttura produttiva.
Per un’impresa con sede legale altrove, la verifica parte dallo stabilimento destinatario dell’investimento. Non basta spostare un indirizzo o ottenere un’autorizzazione per maturare il credito: agevolazione fiscale e procedimento autorizzativo seguono requisiti e adempimenti distinti.
Riferimenti: Normattiva — Legge 171/2025: Marche e Umbria nella ZES dal 20 novembre 2025 · Gazzetta Ufficiale — Legge 199/2025, articolo 1, commi 438–443: ZES 2026–2028 · Regione Marche — Aree assistite, aliquote e chiusura comunicazioni 2026 · Regione Umbria — Scheda investimenti ZES: aree ammesse e intensità
Quale investimento può rientrare
Il progetto deve qualificarsi come investimento iniziale secondo la disciplina europea: per esempio un nuovo stabilimento, un ampliamento della capacità, una diversificazione della produzione o un cambiamento fondamentale del processo, alle condizioni applicabili. La semplice sostituzione periodica di una macchina non dimostra automaticamente tale requisito. Nelle aree assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), le grandi imprese devono inoltre verificare il requisito della nuova attività economica.
Rientrano nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche acquisiti in leasing, destinati alla struttura produttiva. Sono previsti anche terreni e acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali effettivamente utilizzati nell’attività. Terreni e fabbricati non possono superare il 50% dell’investimento agevolato. Le regole dell’immobile e quelle del macchinario nuovo non vanno confuse.
- Soglia minima: il costo complessivo del progetto non può essere inferiore a 200.000 euro.
- Limite: il credito è commisurato a costi fino a 100 milioni di euro per progetto, con regole specifiche per i grandi investimenti.
- Non rientrano merci destinate alla vendita, materiali di consumo e acquisti che non soddisfano le condizioni previste.
- Le acquisizioni devono rispettare le condizioni di mercato e le restrizioni nei rapporti di controllo o collegamento.
- Settori esclusi e stato dell’impresa vanno verificati: questa guida tratta la misura ordinaria, non la distinta ZES per produzione primaria agricola, pesca e acquacoltura.
Riferimenti: Regione Marche — Aree assistite, aliquote e chiusura comunicazioni 2026 · Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 3: investimenti ammissibili · Regione Umbria — Scheda investimenti ZES: aree ammesse e intensità
Il credito teorico e quello utilizzabile possono differire
Non esiste un’unica aliquota ZES valida per tutte le imprese. La percentuale dipende dall’area assistita, dalla dimensione determinata secondo le regole europee e dalle caratteristiche del progetto. Nel calcolo della dimensione contano anche le relazioni con altre imprese: guardare soltanto ai dipendenti della singola società può portare a una classificazione errata.
Le fonti regionali di Marche e Umbria riportano, per i rispettivi territori ammessi, intensità ordinarie del 35% per micro e piccole imprese, 25% per medie e 15% per grandi, con condizioni specifiche per queste ultime. Sono riferimenti da verificare sul singolo investimento e non aliquote da estendere alle altre regioni. Per i grandi progetti valgono ulteriori limiti e meccanismi di calcolo.
Al credito risultante dall’integrativa si applica la percentuale resa nota dall’Agenzia delle Entrate per rispettare lo stanziamento annuale. Il riparto 2026 segue le comunicazioni integrative: la copertura integrale del credito teorico non può essere promessa ora. Gli altri aiuti sugli stessi costi richiedono inoltre il controllo dei massimali e delle rispettive regole di cumulo.
Riferimenti: Gazzetta Ufficiale — Legge 199/2025, articolo 1, commi 438–443: ZES 2026–2028 · Regione Marche — Aree assistite, aliquote e chiusura comunicazioni 2026 · Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 7: utilizzo, certificazione e vincoli · Regione Umbria — Scheda investimenti ZES: aree ammesse e intensità
Il calendario 2026 e la preparazione del 2027
La procedura 2026 richiede una comunicazione iniziale con investimenti effettuati e programmati, seguita dall’integrativa che attesta quanto effettivamente realizzato. L’Agenzia ha confermato l’avvio delle trasmissioni il 31 marzo 2026; la Regione Marche ne indica la chiusura al 30 maggio. L’integrativa non sostituisce una comunicazione iniziale omessa.
- L’integrativa 2026 deve riportare investimenti effettivi non superiori a quelli comunicati inizialmente.
- Un acconto o un ordine non provano da soli che l’investimento sia effettuato entro la scadenza: conta la corretta imputazione fiscale.
- Lo stanziamento previsto fino al 2028 non rende permanente l’apertura dello sportello e non garantisce il riparto.
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| Passaggio | Termine previsto | Che cosa fare |
|---|---|---|
| Comunicazione iniziale 2026 | 31 marzo–30 maggio 2026: chiusa | Conservare modello valido e ricevuta |
| Realizzazione investimenti 2026 | Entro 31 dicembre 2026 | Verificare consegna, competenza fiscale e costi effettivi |
| Integrativa investimenti 2026 | 3–17 gennaio 2027 | Confermare costi, fatture e certificazione; adempimento a pena di decadenza |
| Programmazione investimenti 2027 | Finestra di legge 31 marzo–30 maggio 2027 | Preparare progetto e controllare istruzioni e apertura effettiva |
Riferimenti: Gazzetta Ufficiale — Legge 199/2025, articolo 1, commi 438–443: ZES 2026–2028 · Regione Marche — Aree assistite, aliquote e chiusura comunicazioni 2026 · Agenzia delle Entrate — Avvio trasmissioni ZES26 del 31 marzo 2026 · Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 3: investimenti ammissibili
Esempio: una linea produttiva da 500.000 euro
Ipotizziamo una piccola impresa in un’area assistita delle Marche per cui sia applicabile il 35%, con un progetto iniziale interamente ammissibile di 500.000 euro in nuovi macchinari. Supponiamo comunicazione iniziale valida, realizzazione nei termini, corretta integrativa e certificazione, assenza di altri aiuti che riducano il beneficio e tutti gli altri requisiti soddisfatti.
Il credito teorico è 500.000 × 35% = 175.000 euro. Il credito fruibile dipenderà poi dalla percentuale ufficiale di riparto 2026 e dalle verifiche previste. Se, solo per mostrare il calcolo, si ipotizzasse un riparto all’80%, il risultato sarebbe 140.000 euro. L’80% è un’ipotesi didattica, non la percentuale assegnata o prevista per il 2026.
Il piano finanziario deve quindi prevedere come pagare i fornitori e quando utilizzare il credito riconosciuto. La compensazione F24 non è uno sconto praticato dal venditore e non coincide con l’erogazione di denaro prima dell’investimento.
Riferimenti: Gazzetta Ufficiale — Legge 199/2025, articolo 1, commi 438–443: ZES 2026–2028 · Regione Marche — Aree assistite, aliquote e chiusura comunicazioni 2026 · Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 7: utilizzo, certificazione e vincoli
Documenti, certificazione e obblighi dopo l’investimento
Il fascicolo deve consentire di collegare progetto, struttura produttiva, beni e costi. L’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla contabilità devono risultare dalla certificazione prevista, rilasciata dal revisore legale o dal soggetto abilitato secondo la disciplina. Questo ruolo professionale va organizzato prima della scadenza dell’integrativa, evitando di ricostruire tutto negli ultimi giorni.
La gestione continua dopo il riconoscimento. Sono previsti termini per l’entrata in funzione dei beni, obblighi di mantenimento dell’attività nella ZES per almeno cinque anni dopo il completamento e regole di rideterminazione in caso di cessione, dismissione o trasferimento dei beni nei periodi stabiliti. Anche il mancato riscatto di un leasing può rilevare. L’utilizzo deve rispettare il credito autorizzato e le verifiche richieste, incluse quelle antimafia quando applicabili.
- Localizzazione esatta, verifica dell’area assistita e disponibilità della struttura produttiva.
- Descrizione del progetto iniziale e confronto con capacità o attività precedenti.
- Preventivi, contratti, ordini, fatture, consegne, registrazioni e documenti di collaudo pertinenti.
- Classificazione dimensionale, altre agevolazioni e verifica dei costi cumulati.
- Comunicazioni, ricevute, certificazione delle spese e registro dei vincoli successivi.
Riferimenti: Gazzetta Ufficiale — Legge 199/2025, articolo 1, commi 438–443: ZES 2026–2028 · Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 3: investimenti ammissibili · Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 7: utilizzo, certificazione e vincoli
Partire dallo stabilimento e dal programma di acquisto
Studio Dinamico può affiancare la definizione tecnica del progetto, la lettura del programma di investimento e l’organizzazione delle evidenze per la valutazione agevolativa. Il confronto mette in relazione macchinari, processo, tempi di realizzazione e budget, così da capire dove il progetto è coerente e quali elementi richiedono approfondimento con i professionisti fiscali e il revisore.
Se hai già presentato la comunicazione 2026, il punto di partenza è il confronto tra quanto comunicato e quanto sarà effettivamente realizzato. Se stai preparando un nuovo investimento, servono ubicazione, obiettivo industriale e calendario prima di stimare il credito. Questo permette di impostare il programma 2027 con ipotesi esplicite, senza considerare riaperta la finestra 2026.
I dati utili per verificare il tuo investimento ZES
- Comune, indirizzo e riferimenti della struttura produttiva interessata.
- Impresa, attività svolta e dimensione comprensiva dei rapporti societari.
- Obiettivo del progetto: nuovo impianto, capacità, diversificazione o trasformazione.
- Elenco di macchinari, attrezzature, immobili e relativi importi.
- Date previste per ordini, consegne, completamento ed entrata in funzione.
- Comunicazione iniziale 2026 e ricevuta, se già presentate.
- Altri aiuti sugli stessi costi e referente per certificazione e adempimenti fiscali.
Domande frequenti
La ZES Unica comprende Marche e Umbria?
Sì, dal 20 novembre 2025 il perimetro amministrativo comprende anche l’intero territorio delle due regioni. Il credito d’imposta resta però riservato alle zone assistite ammesse: l’appartenenza alla regione, da sola, non basta.
Posso presentare una nuova domanda ZES 2026 oggi?
Al 9 settembre 2026 la comunicazione iniziale risulta chiusa dal 30 maggio. L’integrativa prevista a gennaio 2027 riguarda gli operatori che hanno presentato la comunicazione iniziale. Per un nuovo progetto occorre valutare il calendario 2027 e verificarne l’apertura operativa.
Basta acquistare una macchina da 200.000 euro?
No. La soglia minima non sostituisce i requisiti relativi a investimento iniziale, territorio, settore, impresa, novità del bene, tempi e procedura. La sostituzione ordinaria di un macchinario non qualifica automaticamente il progetto.
Il credito copre anche un immobile produttivo?
Sono previste specifiche spese per terreni e immobili strumentali effettivamente utilizzati nel progetto, entro il limite complessivo del 50% dell’investimento agevolato. Vanno verificati tutti gli ulteriori requisiti: il semplice acquisto immobiliare non dimostra l’ammissibilità.
L’aliquota indicata è il credito che riceverò?
È il punto di partenza per il credito teorico. L’importo fruibile dipende dalla percentuale di riparto, dai costi effettivamente ammessi, dagli eventuali altri aiuti e dalle verifiche previste. Il credito si usa in compensazione F24, senza un versamento anticipato al fornitore.
Fonti e approfondimenti
- Normattiva — Legge 171/2025: Marche e Umbria nella ZES dal 20 novembre 2025
- Gazzetta Ufficiale — Legge 199/2025, articolo 1, commi 438–443: ZES 2026–2028
- Regione Marche — Aree assistite, aliquote e chiusura comunicazioni 2026
- Agenzia delle Entrate — Avvio trasmissioni ZES26 del 31 marzo 2026
- Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 3: investimenti ammissibili
- Gazzetta Ufficiale — Decreto 17 maggio 2024, articolo 7: utilizzo, certificazione e vincoli
- Regione Umbria — Scheda investimenti ZES: aree ammesse e intensità
Portiamo la guida nel tuo progetto.
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